F.A.Q. Sommeliers

7 Domande per 7 Risposte su Sommeliers, Degustatori, Diplomi & Corsi

Puntualmente, alla periodica ripartenza dei nostri corsi, tanti di coloro che ci avvicinano per la prima volta ci interrogano sulla qualifica e sulla funzione del sommelier e/o del degustatore, chiedendo chiarimenti o approfondimenti. E’ questa una buona occasione per fare un po’ di chiarezza e a questi fini abbiamo messo in ordine sette domande che spesso ci sono rivolte, unitamente alle pertinenti risposte.

Significa che non ci sono vincoli legali al conseguimento del titolo di sommelier, assaggiatore o degustatore né tantomeno allo svolgimento della relativa attività. Chiunque, ad esempio, può esercitare tali funzioni in un ristorante o in un pubblico esercizio senza alcuna preparazione specifica e senza sostenere alcun esame di abilitazione professionale. E’ così in Italia e, molto spesso, anche all’estero; molti operatori sono autodidatti, si formano sul campo, magari con qualche lettura e tanta, tanta gavetta. Tuttavia, per quanto ovvio, una solida preparazione è sempre molto preziosa e può costituire un’utile e apprezzata referenza.
Si tratta di associazioni disciplinate dal Codice Civile che organizzano corsi per gli iscritti e altre attività. Alcune di queste sono riconosciute – in passato con Decreto del Presidente della Repubblica e, dal 2000, con l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle Prefetture – e hanno così personalità giuridica e autonomia patrimoniale, ma ciò non attribuisce valore legale ai titoli che esse conferiscono.

Comunque denominati – ad esempio: “patente”, “diploma”, “maestro”, “sommelier”, “degustatore”, a volte associati ad attributi come “ufficiale” o “professionale” – questi documenti e titoli hanno validità solo all’interno dell’associazione stessa ma non hanno valore legale come invece succede, ad esempio, per un diploma di scuola superiore, una laurea o un’abilitazione professionale. Parimenti, gli “albi” degli iscritti, a prescindere dalla qualificazione (ad esempio: “ufficiale”) sono semplici elenchi interni. Anche per questo motivo ciascuna associazione sceglie liberamente i propri programmi didattici e nessuna può avanzare rivendicazioni di esclusività o forza di legge verso i titoli conferiti .

In tal senso, va anche ricordata la delibera del 22.12.2004 dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato con la quale venne inibita l’azione pubblicitaria di una associazione che, al fine di raccogliere iscritti ai propri corsi, proclamava di essere l’unica sul territorio nazionale a rilasciare la qualifica di sommelier.

Alcune associazioni aderiscono ad organizzazioni internazionali e, in forza di tale adesione, riconoscono o vedono riconosciuti i titoli rilasciati da ciascuna. Si tratta appunto di riconoscimenti validi tra le parti ma, in ordine al valore legale, nulla cambia rispetto a quanto sopra già detto.

Questo decreto ministeriale contiene la disciplina degli esami analitici e organolettici per i vini DOP e IGP, e dell’attività delle commissioni di degustazione chiamate a valutare i vini cui attribuire tali denominazioni. 

All’art. 6 sono individuati i criteri per la scelta dei “tecnici degustatori” ed “esperti degustatori” chiamati a partecipare alle commissioni territoriali di cui sopra che operano ogni anno presso ciascuna Camera di Commercio. Pertanto le espressioni “tecnico degustatore” ed “esperto degustatore” identificano specificatamente coloro che partecipano alle predette commissioni.

Non esiste una risposta univoca e definitiva. Molto dipende da quel che il candidato sta cercando: quanto è ampio l’obiettivo di conoscenza che si prefigge, quanto tempo vuol dedicare alla frequenza dei corsi e allo studio personale, quale spesa vuole o può sostenere. L’offerta formativa, poi, è molto diversificata. Generalmente le associazioni dei degustatori si concentrano sulla tecnica di assaggio, cui uniscono nozioni di normativa, viticoltura ed enologia; le organizzazioni di sommeliers hanno un programma più ampio e, in aggiunta agli aspetti già citati, approfondiscono anche l’abbinamento cibo-vino, la tecnica di servizio, l’enografia nazionale ed estera, le specialità gastronomiche. 

Gli argomenti vengono trattati in più corsi: in AIES, ad esempio, il percorso di studi si articola in primo, secondo e terzo livello. Un singolo corso dura circa tre mesi (comprese le pause per le festività e l’esame finale); non è obbligatorio proseguire ma chi intende completare l’intero percorso di studi – dalla prima lezione del primo livello fino all’esame finale di terzo livello – coglie l’obiettivo in un arco di circa 18/24 mesi.

Infine, ma non ultimo: va considerata la competenza, l’affidabilità e la correttezza del corpo docente, della dirigenza e, in senso più ampio, di tutte le persone che attivamente operano nell’associazione alla quale ci si rivolge. La cultura associativa in termini di credibilità, indipendenza e sana dialettica interna vi diranno molto delle possibilità di apprendimento e crescita che vi verranno riservate.

Una raccomandazione finale che ci sentiamo di fare a tutti, comunque e qualunque sia la vostra scelta: studiare sempre con costanza, passione e umiltà. Un esame superato o un titolo conseguito sono importanti traguardi, ma sono ancor di più punti di partenza per accrescere le proprie competenze.

Il garante ha detto..

AGCM Bollettino 52-04(delibera 13920)